Attività diverse nel codice del Terzo Settore

attività secondarie

Una delle caratteristiche principali degli enti del Terzo Settore (Ets) è quella di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle 26 attività di interesse generale elencate all’art. 5, c. 1 del codice del Terzo settore.

L’art. 6 dello stesso Codice prevede però che gli Ets possano esercitare anche attività diverse, a condizione che ciò sia espressamente previsto in statuto e che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

In Gazzetta Ufficiale del 26/7/2021 è stato pubblicato il decreto ministeriale 107/2021, con cui il Ministero del Lavoro definisce i criteri di strumentalità e secondarietà delle attività che gli Ets possono svolgere per finanziare la propria mission istituzionale.

Tra le attività diverse troviamo le prestazioni di servizi, le sponsorizzazioni, la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di beni.

I limiti da rispettare sono: strumentalità e secondarietà

In sintesi, le attività secondarie, indipendentemente dal tipo di attività diversa realizzata, si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale ovvero le entrate da essa derivanti devono essere ridistribuite per sostenere gli scopi istituzionali.

Le attività diverse vengono invece definite da un punto di vista quantitativo ed è quindi il carattere della secondarietà a fornire gli effettivi criteri e limiti delle stesse rispetto alle attività di interesse generale.

Le attività diverse si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale quando, in ciascun esercizio, ricorra (almeno) una delle seguenti condizioni:

  • i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente;
  • i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente.

Si tratta di criteri alternativi, la cui scelta è legata alle caratteristiche delle attività svolte.

Esempio:

  • in base al primo punto l’ente del Terzo Settore che ha entrate complessive per 50.000 euro, potrà svolgere attività diverse con entrate fino a 15.000 euro;
  • in base al secondo punto, se lo stesso ente del Terzo settore ha invece costi complessivi per 50.000 euro, potrà svolgere attività diverse con entrate fino a 33.000 euro.

Se l’ente rispetta almeno uno di questi due criteri, le attività diverse vengono considerate secondarie rispetto alle attività di interesse generale.

La scelta del criterio di parametrazione delle attività diverse è cruciale e spetterà all’organo amministrativo dell’Ets darne evidenza nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa, oltre a documentarne il carattere secondario e strumentale (articolo 3, comma 2, Dm 107/2021).

Conacreis aps
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