Certificazione Operatore Olistico: ecco cosa sapere

Scriviamo con l’intento di fare chiarezza sui contenuti della Legge 4/2013 e sul tema della Certificazione Operatore Olistico, spesso origine di dubbi e confusione per molti Operatori del settore delle DBN.

 

La Legge 4/2013

La legge si pone l’obiettivo di organizzare le professioni non regolamentate attraverso la costituzione di associazioni professionali (o albi). Le aspiranti associazioni professionali, per essere riconosciute come tali, devono rispondere ai requisiti richiesti dalla legge stessa. L’elenco delle associazioni professionali che rispondono ai requisiti richiesti dalla legge è pubblicato sul sito del Ministero delle Sviluppo Economico.

Dal punto di vista professionale la legge, di fatto, consente di fare quello che già precedentemente si poteva fare. Uno degli aspetti positivi dei quali si fa promotrice è quello della salvaguardia dell’utenza. Peraltro le professioni non organizzate in ordini e collegi sono sì disciplinate e regolamentate dalla legge, ma non sono comunque riconosciute.

 

Di seguito alcuni elementi importanti da avere presenti, per essere in regola con l’attuale legislazione:

  • a partire dal 10 febbraio 2013, chiunque svolga una delle professioni riconducibili alla legge 4/2013 è tenuto ad indicare in ogni documento e nel rapporto scritto con il cliente (fattura, ricevuta, ecc.) il riferimento alla suddetta legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori e l’inosservanza è sanzionata con pene pecuniarie importanti
  • la dicitura da inserire nei vari documenti (ricevute, e-mail, consenso informato e materiale informativo) è: “Disciplinato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 (G.U. 26 gennaio 2013, n. 22)”
  • la legge 4/2013 non obbliga l’iscrizione ad Associazioni di Categoria Professionali o a enti come la UNI. E’ una libera scelta del professionista quella di preferire un’attestazione della propria qualifica da parte di un’associazione di categoria professionale
  • la legge permetterà al cliente di poter verificare nei siti delle associazioni di categoria se il suo professionista è in possesso dell’attestazione di competenza professionale ed è in regola con gli aggiornamenti professionali richiesti dalla normativa europea
  • le associazioni professionali hanno il compito di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e per tutelare gli utenti
  • l’iscrizione ad una associazione professionale accreditata attesta che l’Operatore rispetta gli standard qualitativi e di qualificazione professionale secondo i principi ed i criteri stabiliti dall’Unione Europea.

Su questi elementi merita approfondire il tema della certificazione operatore olistico.

 

Attestazione di competenza professionale VS Certificazione Operatore Olisticocertificazione per operatori olistici

E’ importante porre l’attenzione sull’inserimento nella legge degli articoli relativi alla normazione e alla certificazione di conformità. A questo proposito va precisato che l’attestazione di competenza rilasciata dalle Associazioni professionali e la certificazione di terza parte sono qualificazioni differenti.

In merito alla qualifica della professionalità è opportuno fare le seguenti distinzioni:

  1. L’attestazione di prima parte è il diploma rilasciato dalla scuola di formazione al termine del percorso.
  2. L’attestazione di seconda parte è l’attestato rilasciato dall’associazione professionale, la quale pone tra i requisiti di appartenenza per i soci l’obbligo di aggiornamento professionale costante. A sua volta l’associazione è tenuta a garantire di essere in possesso di un sistema certificato di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il suo settore di competenza.
  3. La certificazione di terza parte è rilasciata da un ente terzo (che non sia una scuola di formazione o un’associazione di categoria), abilitato a conferire, a seguito di un esame, il bollino di qualità professionale. Un organismo di terza parte, per essere identificato come tale, deve operare in accordo con regole riconosciute e condivise. La certificazione delle professionalità attesta che una determinata persona, valutata da una terza parte indipendente, secondo regole prestabilite, possiede i requisiti necessari e sufficienti per operare con competenza e professionalità in un determinato settore di attività.

Come già scritto, sul sito del Ministero dello sviluppo economico (Mi.S.E.) si trova l’elenco degli organismi e delle associazioni professionali che adottano una norma tecnica UNI per la qualificazione delle professioni di loro competenza.
Va precisato che la Legge 4/2013 non richiede che l’Operatore olistico/DBN sia in possesso di attestazione di seconda parte o di certificazione di terza parte. Da questo punto di vista non vi è alcun obbligo. Così come il professionista potrebbe scegliere di avere una sola delle attestazioni di cui sopra.
Tuttavia il fatto che il professionista si sottoponga a esami e verifiche rappresenta per l’utente una maggiore garanzia di competenza.
Le associazioni professionali in elenco del Mi.S.E. partecipano all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali all’interno di tavoli di elaborazione specifici oppure inviando proposte all’ente di normazione. Le stesse associazioni, pur mantenendosi reciprocamente autonome, possono riunirsi in forme aggregative.
Il CoLAP (Coordinamento Libere Associazioni Professionali) è la prima forma aggregativa inserita nell’elenco del Mi.S.E.

 

L’accreditamento dell’Operatore Olistico

E’ il procedimento con cui un organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un organismo o persona a svolgere funzioni specifiche.
L’accreditamento assicura inoltre la validità delle certificazioni sui mercati internazionali.

Come abbiamo scritto, gli organismi di certificazione di competenza garantiscono imparzialità e indipendenza relativamente alla valutazione del professionista. Tali enti sono accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA).

ACCREDIA è l’Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano, ossia l’unico ente riconosciuto in Italia ad attestare che gli organismi di certificazione ed ispezione, abbiano le competenze per valutare la conformità dei prodotti, dei processi e dei sistemi agli standard di riferimento.

ACCREDIA opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e svolge un servizio di pubblica autorità, in quanto l’accreditamento è un servizio svolto nell’interesse pubblico ed un efficace strumento di qualificazione dei prodotti e servizi che circolano su tutti i mercati.
Ogni Paese europeo ha il suo Ente di accreditamento. Tutti gli Enti operano senza fini di lucro.

 

L’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

L’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) è un’associazione privata senza scopo di lucro fondata nel 1921 e riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie (le cosiddette “norme UNI”) nei settori industriali,commerciali e del terziario.
UNI rappresenta l’Italia presso le organizzazioni di normazione europea (CEN) e mondiale (ISO).

L’attività di normazione viene svolta a livello nazionale da circa 1.100 organi tecnici (commissioni, sottocommissioni, gruppi di lavoro) e da alcune organizzazioni esterne indipendenti.

 

Il CoLAP (Coordinamento Libere Associazioni Professionali)

Il CoLAP è un’associazione apartitica e senza scopo di lucro che raccoglie oltre 200 Associazioni professionali.
Sostiene e svolge funzione di promozione e qualificazione delle attività professionali rappresentate dalle associazioni aderenti, assiste le associazioni aderenti nel raggiungimento dei requisiti necessari ad ottenere il riconoscimento istituzionale, promuove presso le associazioni aderenti strumenti di garanzia a tutela dell’utenza (es. sportello del cittadino), come previsto dalla legge 4/2013.

 

Conclusionicertificazione operatore olistico

Per riassumere l’argomento Certificazione Operatore Olistico andiamo ad evidenziare gli aspetti principali:

1) La legge 4/2013 non obbliga l’iscrizione ad Associazioni di Categoria Professionali o a enti. Unico obbligo è inserire nei vari documenti la dicitura “Disciplinato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 (G.U. 26 gennaio 2013, n. 22)”.

2) Le associazioni professionali rilasciano un’attestazione di seconda parte.

3) La certificazione di terza parte è rilasciata da un ente terzo (che non sia una scuola di formazione o un’associazione di categoria), abilitato a conferire, a seguito di un esame, il bollino di qualità professionale.

4) L’accreditamento è il procedimento con cui un organismo riconosciuto (ACCREDIA) attesta formalmente la competenza di un ente a svolgere funzioni specifiche. Assicura inoltre la validità delle certificazioni sui mercati internazionali.

 

Detto questo, vi invitiamo a cliccare qui per scoprire come da diversi anni il Conacreis sta supportando il lavoro di molti Operatori Olistici.

 

Conacreis aps
Conacreis è la prima associazione nazionale che mette a disposizione degli operatori del settore olistico l’esperienza di chi dedica con successo la propria vita alla creazione di una società migliore. Negli ultimi 20 anni abbiamo lavorato a stretto contatto con i protagonisti del settore delle discipline olistiche e bio-naturali, accompagnandoli nel loro percorso di crescita.

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