RUNTS – vantaggi e svantaggi
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Premessa
Con la riforma del terzo settore (d.lgs n. 117/2017), gli enti non profit sono chiamati a valutare l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Oltre alle agevolazioni fiscali, tale riforma ha introdotto specifiche disposizioni sul lavoro. Tuttavia è da sottolineare che la mancata iscrizione di un ente non commerciale al Registro non consentirà di acquisire la qualifica di ETS, precludendo la possibilità di fruire dei vantaggi fiscali derivanti previsti dal nuovo codice del terzo settore.
Tale esclusione comporta l’assoggettamento alla normativa Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – DPR 22 dicembre 1986, n. 917) in materia di enti non commerciali, ad oggi ancora in vigore.
L’iscrizione al RUNTS consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa; di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e per specifiche tipologie di ETS a contributi pubblici o di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni; nei casi previsti di acquisire la personalità giuridica. Non possono utilizzare la denominazione di Ente del Terzo settore o quelle specifiche gli enti non iscritti al RUNTS.
Dal 23 novembre 2021 è entrato in vigore il Registro e da questa data è iniziata la “trasmigrazione automatica” delle associazioni precedentemente iscritte ai registri nazionali e regionali.
Dal 21 febbraio 2022 il trasferimento dei dati si è concluso (quindi l’ufficio regionale o provinciale del Runts ha preso in carico le informazioni delle Aps aventi sede legale nella propria Regione o Provincia autonoma) e sono partiti ulteriori 180 giorni entro i quali l’ufficio competente è chiamato a verificare per ogni ente la sussistenza di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione al registro unico (nella sezione A per le Odv, nella sezione B per le Aps).
Se dalla verifica dovesse risultare che la documentazione a disposizione è incompleta, oppure che vi sono motivi che impediscono l’iscrizione dell’associazione, l’ufficio competente assegna all’ente un ulteriore termine di 60 giorni per sanare la situazione: durante tale periodo il procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dal momento in cui l’ente ha dato riscontro alla richiesta.
Qualora l’associazione non dia riscontro entro 60 giorni alle richieste dell’ufficio, è prevista la mancata iscrizione al registro unico con conseguente comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Se invece le informazioni e i documenti a disposizione sono completi e la verifica dei requisiti si conclude positivamente, l’ufficio dispone l’iscrizione nel registro e comunica tale esito all’ente.
Nel caso in cui l’ufficio competente non emani alcun provvedimento espresso di diniego entro i menzionati 180 giorni, vale il meccanismo del silenzio assenso, e l’ente deve quindi essere iscritto nella sezione di provenienza.
Fino al momento di iscrizione al Runts, le Aps sottoposte al procedimento di migrazione continuano comunque a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.
Le Associazioni che non hanno l’iscrizione automatica al RUNTS possono iscriversi esclusivamente attraverso il portale dedicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a questo indirizzo: https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/
Al di fuori dei casi di cui all’articolo 22 del Codice (enti dotati di personalità giuridica o che intendano acquisirla attraverso l’iscrizione al RUNTS) ove si presuppone l’intervento del notaio, l’iscrizione può essere fatta direttamente dal rappresentante legale dell’associazione.
Svantaggi
L’iscrizione al registro prevede che l’atto costitutivo e lo statuto contengano determinate disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore. Occorrerà quindi verificare che lo statuto preveda quanto richiesto dal Codice ed eventualmente adeguarlo.
Se l’associazione è stata costituita con atto costitutivo e statuto redatti con la forma di scrittura privata registrata, anche le successive modifiche dovranno recare tale forma, quindi dovranno essere registrate all’Agenzia delle Entrate.
L’ente del Terzo Settore che si iscriverà nel Registro Unico dovrà redigere un bilancio vero e proprio su modello pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale bilancio dovrà poi essere depositato presso il Registro Unico.
Vantaggi
L’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore comporta una serie di vantaggi di carattere generale:
Convenienza fiscale
L’ente del Terzo Settore che deciderà di iscriversi al Registro del Terzo Settore avrà una serie di agevolazioni di carattere fiscale, rispetto a chi non deciderà di iscriversi.
Il D.Lgs 117/2017 disciplina le regole fiscali e civilistiche degli ETS, che tuttavia non possono prescindere dalle attività da loro svolte in via prevalente, a seconda delle quali l’Ente assumerà carattere commerciale o non commerciale.
È importante operare tale distinzione in quanto è previsto l’assoggettamento a differenti regimi premiali a seconda della diversa tipologia di Ente.
Accanto ad agevolazioni previste indistintamente a favore di tutti gli Ets vi sono misure applicabili ai soli enti configurabili come “non commerciali”.
I criteri per definire la natura degli ETS, sia essa commerciale o non commerciale, sono stati più volte modificati.
Sebbene il Legislatore con l’articolo 79 del D.Lgs. 117/2017 avesse inizialmente stabilito che le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tale disposizione è stata successivamente rivisitata.
Con la legge di conversione del D.L. 119/2018 è stato introdotto un nuovo criterio per la definizione della tipologia di attività, disponendo che le attività si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi.
Una ulteriore agevolazione è prevista all’articolo 79, del Codice Del Terzo Settore che esclude dal reddito imponibile degli ETS non commerciali i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente e i contributi erogati da amministrazioni pubbliche.
Trasparenza
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diventerà lo strumento di conoscenza degli Enti non Profit. In esso saranno riportate le informazioni di base degli ETS che vi sono iscritti, consentendo a chiunque di conoscere se un Ente è in possesso di determinate caratteristiche, permettendo ad esempio di individuare gli Enti che consentono di ottenere i risparmi fiscali a seguito di una donazione in loro favore.
Tabella comparativa:
Adesione alla riforma come APS o ETS |
Fuori dalla riforma del Terzo Settore |
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Tassazione delle attività commerciali |
• In caso di iscrizione al RUNTS nella sezione APS, qualora ne ricorrano i requisiti: entro la soglia dl ricavi di 130 mila euro, opzione per il regime forfettario dall’art. 86 CTS che prevede l’applicazione di un coefficiente di redditività al 3% per determinare i ricavi ai fini IRES (1% per le ODV), la non applicazione dell’Iva sulle relative operazioni e l’esonero della tenuta delle scritture contabili. • Iscrizione al RUNTS nella sezione dedicata agli «altri enti del Terzo Settore»: se ETS non commerciale, opzione per il regime forfettario dell’art. 80 CTS, che consente dl determinare i ricavi ai fini IRES applicando coefficienti di redditività a scaglioni (più favorevole rispetto all’art. 145 TUIR). |
• Per tutte le associazioni senza fini di lucro diverse dalle ASD, con la completa attuazione della riforma, verrà meno la possibilità di optare per il regime forfettario della L. 398/1991: al di fuori del Terzo settore si applicheranno quindi le regole ordinarie del TUIR per la tassazione dei redditi d’impresa. |
Corrispettivi specifici versati da associati per le attività istituzionali |
• Per le APS, è previsto un regime di decommercializzazione analogo a quello dell’art. 148, comma 3 TUIR (per i corrispettivi specifici versati dagli associati per lo svolgimento delle attività istituzionali). • Per le altre associazioni, sono de-commercializzate solo le quote associative; per le altre entrate occorre fare riferimento ai criteri dell’art. 79 CTS sulla commercialità/non commercialità dell’attività. |
• Con la definitiva operatività della riforma, la possibilità di usufruire del regime di decommercializzazione di cui all’art. 148, comma 3 TUIR, non sarà più applicabile per le associazioni culturali e di formazione extrascolastica (art. 89, comma 4 CTS) |
Erogazioni liberali |
Il CTS ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali per chi dona a favore del Terzo settore, in particolare, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in favore di un ETS potranno, in alternativa: • dedurre l’importo erogato, nel limite del 10% del reddito; • applicare una detrazione pari al 30% di quanto erogato, calcolata su un limite massimo di 30 mila euro. Per i soggetti IRES si applica le sola deduzione dal reddito (sempre nel limite del 10% del reddito complessivo). |
Per le generiche associazioni senza scopo di lucro, al di fuori del RUNTS non sono previste agevolazioni per chi eroga (salvo che siano riconosciute per il perseguimento di specifiche finalità – ad esempio la tutela del beni culturali) |
Cinque per mille |
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello di operatività del RUNTS, la categoria dei beneficiari degli “enti del volontariato“ coinciderà con quella degli “enti del Terzo settore iscritto nel RUNTS“. Sarà quindi possibile chiedere l’ammissione al contributo. |
Non è prevista una agevolazione analoga al di fuori del Terzo settore. |
Fondi dedicati |
La riforma del Terzo settore prevede lo stanziamento di apposite risorse annuali per finanziare le attività degli ETS e, in particolare, delle associazioni di promozione sociale (artt. 72, 73 e 75 del CTS). |
Al di fuori del Terzo settore non sono previsti analoghi fondi strutturali. |
Agevolazioni in tema di imposta di registro |
Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni dl fusione, scissione o trasformazione realizzate da ETS iscritti al RUNTS, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Sono esenti dall’imposta di registro le modifiche statutarie che hanno Io scopo di adeguare gli statuti alle disposizioni del CTS (art. 82, comma 3 del CTS). Le agevolazioni si applicheranno a tutti gli ETS. |
Non gode di esenzione dall’imposta dl bollo la generalità delle associazioni culturali, ludico-ricreative. |
Agevolazioni su trasferimenti di immobili |
L’imposta di registro, ipotecaria e catastale si applica in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli ETS (art. 82, comma 4 del CTS). |
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Agevolazioni sui trasferimenti a titolo gratuito |
Non sono soggetti all’imposta sulle successione e donazioni, e alle imposte ipotecarie e catastali, i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli ETS iscritti al RUNTS (art. 82, comma 2 del CTS). Le agevolazioni si applicheranno a tutti gli ETS. |
Non sono soggetti all’imposta sulle successoni e donazioni i trasferimenti a favore, tra gli altri, delle fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, a condizione che il beneficiario dimostri, entro 5 anni dall’accettazione dell’eredità o della donazione o dall’acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante (art. 3 del D.lgs. 346/1990). |
Obblighi relativi al bilancio annuale |
• Per gli ETS non commerciali con entrata inferiore a 220 mila euro il CTS prevede la possibilità di redigere il solo rendiconto per cassa. • Gli altri enti, le cui entrate superano questa soglia, dovranno redigere il bilancio d’esercizio per competenza, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. • Gli ETS con entrate superiori a un milione di euro annui dovranno redigere e pubblicare anche il bilancio sociale. • I bilanci e i rendiconti dovranno essere depositati annualmente presso il RUNTS |
Gli enti che intendono avvalersi del regime fiscale degli enti associativi di cui all’art. 148 del TUIR saranno comunque tenuti alla redazione del rendiconto annuale. |
Art. 71 CTS destinazione d’uso |
Non sono previsti vincoli di incompatibilità in riferimento alla destinazione d’uso degli immobili utilizzati dagli ETS per lo svolgimento dell’attività istituzionale, purché non di tipo produttivo e purché nell’ambito di destinazioni d’uso omogenee. Inoltre, è introdotta la possibilità di ottenere l’assegnazione di immobili pubblici inutilizzati per lo svolgimento delle attualità istituzionali, nonché la possibilità di ottenere in concessione beni immobili culturali dello Stato, dietro pagamento di un canone agevolato ai fini della loro riconversione e riqualificazione. |
Non è prevista una agevolazione analoga al di fuori del Terzo settore. |
Agevolazioni in tema di imposta di bollo |
Il CTS prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti, anche informatici, posti in essere o richiesti dagli ETS. |
Non gode di esenzione dell’imposta da bollo la generalità delle associazioni culturali, ludico-ricreative. |
Tabella comparativa tratta da enac.it