Riforma del Terzo Settore: ecco le principali novità

La Riforma del Terzo Settore introdotta dal Decreto Lgs. 117/2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017 prevede l’adozione di un insieme di norme riunite nel Codice del Terzo Settore, abroga le normative previgenti relative ai processi di costituzione e funzionamento delle associazioni di promozione sociale L.383/2000, di volontariato L.266/91 e delle Onlus art. 10 del D.lgs 460/1997, ridefinisce le strutture organizzative che possono assumere gli enti di tipo associato e indica le fattispecie e le caratteristiche degli enti che verranno indicati genericamente con la dicitura ETS (Enti del Terzo Settore).

La Riforma è stata approvata nel 2017 ma necessita ancora di oltre trenta decreti di attuazione che definiranno le modalità applicative gli aspetti essenziali della riforma. Inoltre la riforma potrà essere integrata e modificata entro 12 mesi dall’approvazione, per cui, considerato il nuovo assetto di governo, si può ipotizzare che saranno approvati ulteriori cambiamenti.

Per prepararci ad applicare le novità della legge elenchiamo sinteticamente alcune principali definizioni, mentre per il momento non ci occuperemo delle novità fiscali contenute nell’assetto generale, che potrebbero essere proprio le parti soggette alle eventuali modifiche decise dal nuovo governo che, in ogni caso, entreranno in vigore quando la Riforma sarà completamente attuata.

 

Riforma del Terzo Settore: le nuove definizioni

Ente Terzo Settore

Ente che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e che in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con lo statuto o gli atti costitutivi promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni o servizi.

 

Definizione di attività di interesse generale

Attività in cui lo svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce requisito per l’accesso alle agevolazioni previste dalla normativa. Le attività di interesse generale sono individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base dei settori di attività previsti dal DLgs.

 

Punti di attenzione

Il DLgs. si è posto l’obiettivo di definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirati ai principi di DEMOCRAZIA, EGUAGLIANZA, PARI OPPORTUNITA’, PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI E DEI LAVORATORI nonché ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza, correttezza ed economicità della gestione degli enti.

Divieto di distribuzione, anche in forma indiretta degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell’ente, fatto salvo le clausole riservate alle imprese sociali (art.6 comma 1 lettera d).

Nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, individuare criteri che consentano di distinguere la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell’oggetto sociale e definire criteri e vincoli in base ai quali l’attività di impresa, svolta dall’ente in forma non prevalente e non stabile, risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali.

 

Novità introdotte dalla Riforma del Terzo Settore

Enti che fanno parte del Terzo Settore

    1. Organizzazioni di Volontariato (O.D.V. – EX ART 32 CTS)

 

    1. Associazioni di promozione Sociale ( A.P.S. – EX ART. 35 CTS)

 

    1. Imprese Sociali

 

    1. Cooperative Sociali

 

    1. Società di Mutuo Soccorso

 

    1. Enti Filantropici (finalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale)

 

    1. Reti Associative

 

  1. Associazioni, riconosciute o non riconosciute, Fondazioni e altri enti di carattere privato, diversi dalle società costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Le norme sugli ETS non hanno previsto la regolamentazione dei comitati e le ASD.


Non sono ETS

    1. Amministrazioni pubbliche

 

    1. Formazioni e associazioni politiche

 

    1. Sindacati

 

    1. Associazioni professionali di categoria

 

    1. Associazioni datori di lavoro

 

  1. Enti sottoposti a direzione o controllo degli enti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5

 

Elenco delle attività di interesse generale

    • Interventi e servizi sociali

 

    • Interventi e prestazioni sanitarie

 

    • Prestazioni socio-sanitarie

 

    • Educazione, istruzione e formazione professionale

 

    • Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi

 

    • Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

 

    • Formazione universitaria e post-universitaria

 

    • Ricerca scientifica di particolare interesse sociale

 

    • Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

 

    • Radiodiffusione sonora a carattere comunitario

 

    • Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

 

    • Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

 

    • Servizi strumentali resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore

 

    • Cooperazione allo sviluppo

 

    • Commercio equo e solidale

 

    • Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabilità o beneficiarie di protezione internazionale o indigenti senza fissa dimora

 

    • Alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi

 

    • Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti

 

    • Agricoltura sociale

 

    • Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

 

    • Beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale

 

    • Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata

 

  • Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e i gruppi di acquisto solidale


Associazioni di Promozione Sociale

Possono essere costituite in forma riconosciuta e non.

Devono essere composte da un minimo di 7 persone fisiche o 3 associazioni aps, con obbligo di indicarne la natura nella denominazione sociale, anche attraverso l’utilizzo dell’acronimo APS.

Le APS si avvalgono prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Possono essere ammessi come associati anche ETS o associazioni senza scopo di lucro a condizione che il numero non sia superiore al 50% delle APS. Questo limite non si applica a enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.


Non sono riconosciuti APS

    • Circoli privati

 

    • Associazioni che dispongano limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati

 

    • Che prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa

 

  • Che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Tenuto conto che sono ammessi enti ETS commerciali si precisa che gli enti che svolgono attività esclusivamente, o principalmente, in forma di impresa commerciale sono soggetti all’obbligo della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di prossima istituzione.

 

Il Registro prevede le seguenti sezioni:

  • ODV
  • APS
  • Enti filantropici
  • Imprese sociali, incluso le coop. Sociali
  • Reti associative
  • Società di mutuo soccorso
  • Altri enti del terzo settore
  • Continuano ad applicarsi le norme previgenti con l’adeguamento alle disposizioni del presente decreto entro 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore (3/7/2017). Entro il medesimo termine gli enti possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria (comma 2)
  • I requisiti al registro RUNTS si prevedono soddisfatti se le reti o gli enti sono iscritti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (comma 3) (registro provinciale, regionale o nazionale)
  • Ricevere le domande di iscrizione
  • Verificare i requisiti di costituzione previsti nel presente decreto
  • Iscrivere o rifiutare o richiedere all’ente le eventuali informazioni mancanti
  • Verificare la permanenza dei requisiti agli enti iscritti con periodicità triennale

 

Obblichi enti ETS

Gli enti ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000€ anno devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet della rete associativa:

    1. Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione, e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

 

    1. Libro associati.

 

    1. Libro delle assemblee.

 

    1. Libro dell’organo di amministrazione.

 

    1. Libro dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

 

    1. Modifiche atto costitutivo e dello statuto.

 

    1. Deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione, cancellazione.

 

    1. Provvedimenti che ordinano lo scioglimento, cancellazione o accertano l’estinzione.

 

  1. Generalità dei liquidatori.

Ogni altro atto e fatto la cui iscrizione è prevista a norma di legge o di regolamento.


Scritture contabili e bilancio ETS

Le norme di riferimento sono le seguenti:

    • Art. 13: scritture contabili e di bilancio

 

    • Art. 14: bilancio sociale

 

    • Art. 15: libri sociali obbligatori

 

    • Art. 17: volontario e attività di volontariato

 

  • Art. 87: tenuta e conservazione delle scritture contabili degli ETS


Bilancio ETS

Il bilancio è composto da uno stato patrimoniale, rendiconto finanziario (Conto economico), relazione di missione.

In caso di proventi inferiori a 220.000€ si può redigere un rendiconto finanziario di cassa.

Vengono emanati tramite DM i moduli di riferimento per la redazione di bilanci e allegati.

Il Bilancio per gli ETS iscritti al RUNTS dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla sua approvazione al suddetto registro.

 

Entrata in vigore e regime transitorio

(sia per enti ETS che non ETS)

 

Art 104 “Entrata in vigore”, entrata in vigore generale 3/8/2017 (pubblicazione in GU).

In merito alle disposizioni titolo X (fiscali dall’art 79 all’art. 89) a favore degli enti iscritti al RUNTS sono operative a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione UE (relativamente solo agli art. 80 forfettario generale, art. 86 forfettario odv e aps, art. 77 credito di imposta titoli solidarietà) e non prima del periodo di imposta successivo all’operatività RUNTS (presunto 1/1/2020).

 

I termini generali per l’operatività sono i seguenti (indicativi):

A) 03/08/2018 termine ultimo MLPS per decretare il procedimento di iscrizione al RUNTS.

B) 30/01/2019 termine ultimo Regioni e Province autonome per disciplinare i procedimenti per iscrizione e cancellazione al RUNTS.

C) Entro 6 mesi dalla disciplina dei procedimenti si rende operativo il RUNTS.

 

Dal 1/1/2018 si rendono operative le disposizioni in vigore:

    • Art. 77: titoli di solidarietà

 

    • Art. 78: regime fiscale social lending

 

    • Art. 81: social bonus

 

    • Art. 82: imposte dirette e tributi locali

 

    • Art. 83: detrazione e deduzioni per erogazioni liberali

 

    • Art. 84: esenzione ires immobili istituzionali odv

 

    • Art. 85: esenzione ires immobili istituzionali aps

 

  • Abrogazione norme erogazioni liberali in merito agli oneri di utilità sociale, detrazioni oneri (rif. TUIR)

 

Mancando i decreti attuativi di molte normative previste dal Codice del Terzo Settore, che non potranno essere immediatamente operative.

Seguiranno circolari informative con maggiori indicazioni sui tempi e le modalità da applicare per adeguarsi alla Riforma.

Invitiamo fin da ora a mettere in atto un’attenta riflessione sulle caratteristiche della propria associazione, per individuare se, e in che modo, aderire alle prescrizioni previste dalla Riforma. 

 

Per approfondire

Se desideri avere maggiori informazioni sulla Riforma del Terzo Settore, puoi partecipare al nostro seminario di aggiornamento professionale.

Qui trovi tutte le informazioni a riguardo: https://www.conacreis.it/convegnieventi/formazione/seminari/riforma-terzo-settore

Conacreis aps
Conacreis è la prima associazione nazionale che mette a disposizione degli operatori del settore olistico l’esperienza di chi dedica con successo la propria vita alla creazione di una società migliore. Negli ultimi 20 anni abbiamo lavorato a stretto contatto con i protagonisti del settore delle discipline olistiche e bio-naturali, accompagnandoli nel loro percorso di crescita.

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